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LA SPEDIZIONE MULTIPLA E' POSSIBILE SOLO SE RISULTA POSSIBILE UNIRE LE ASTE AGGIUDICATE AL CLIENTE in una spedizione sicura in un unico imballo,
(dipende dalle dimensioni della merce e delle relative protezioni)
In passato è purtroppo accaduto più di una volta che il cliente al momento del ricevimento del pacco per corriere o per posta, abbia lamentato che mancava della merce o danneggiamenti che talvolta in corriere si sia rifiutato di rimborsare (la legge prevede che per le merci assicurate ogni oggetto sia imballato separatamente), con questo aprendo contestazioni e vicende spiacevoli per entrambi.
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Qualcuno ci ha pure marciato sopra in modo da ottenere due volte un determinato prodotto a nostro danno.
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Per noi la rimessa economica di spedire nuovamente la merce, pagando merce e spedizione, poichè una eventuale controversia per oggetto non consegnato non ci farebbe certo una buona pubblicità.
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Una spedizione diversificata, consente sia a noi che al cliente una monitor azione dello stato della consegna assolutamente esente da contestazioni di qualsiasi tipo.
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Alcune merci richiedono obbligatoriamente l'assicurazione altre no, effettuare una spedizione multipla implicherebbe un forte aumento del rischio danno della merce con conseguente aumento della tariffa anche dove non sia necessario applicare una assicurazione.
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IN MOLTI CASI risulta impossibile unire le merci in un unico imballo, per cui forzatamente la spedizione deve essere separata, fatto che di per se implica forzatamente una tariffa diversa per ogni collo spedito.
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Spesso capita che le merci partono da locazioni diverse (siamo assistenti alle vendite) e non è possibile ovviamente chiedere a due aziende diverse di unire le loro spedizione, fiscalmente non è consentito e praticamente risulte impossibile anche in termini logistici.
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NON SI EFFETTUANO ritiri della merce dal nostro domicilio per i motivi sopra descritti.
Il possesso di una ricevuta di spedizione è per noi, come per il cliente, una garanzia del servizio e della effettiva esecuzione dello stesso.
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Comprendiamo perfettamente che questo possa rappresentare per il cliente una delusione a riguardo del fatto che molti altri venditori offrono spedizioni congiunte o con forti sconti.
Abbiamo scelto questo metodo perchè costretti dalle regole amministrative legat alle vigenti Leggi sulle soctà e all'essere Assistenti alle vendite per conto di altre aziende (per prodotti non di nostra proprietà).
In ogni caso, dove risulta possibile la nostra organizzazione propone sempre alcuni sconti dove questo sia consentito dalle caratteristiche delle merci o quando queste sono acquistate in aste COMPRALO SUBITO, dove eventuali sconti sono già previsti o se consentito dalle regole concordate con el aziende da noi rappresentate.
Precisi articoli di Legge, stabiliscono con chiara enunciazione, che nelle vendite a distanza, siano essere tramite telefono o internet, la responsabilità riguardante la spedizione e la sua integrità all'arrivo ricade esclusivamente sull'acquirente.
La medesima Legge, con successive enunciazioni della Corte di Cassazione, chiarisce sufficientemente che il venditore è sciolto completamente dal contratto di vendita con la consegna al Vettore (corriere o Poste) della marce destinata alla vendita.
Per questo motivo la legge 185/99 pone a carico del destinatario acquirente tutte le spese di trasporto, incluse quelle eventualmetne occorrenti a restituzioni, sostituzioni, reclami o danneggiamenti.
Tutto quanto sopra poichè in effetti è l'acquirente che dà mandato al venditore di inviare la merce al suo domicilio. Per tale motivo è cura dell'acquirente provvedere a richiedere al venditore di effettuare una spedizione eventualmente assicurata.
In tal caso il venditore ha l'obbligo di collaborare con l'acquirente al fine di consentirgli di ricevere, quando fosse anche con una nuova spedizione a cura del venditore, da effettuarsi DOPO che il corriere ha provveduto al rimborso al Mittente della merce danneggiata.
Poichè la medesima Legge obbliga il Vettore a riconoscere danni provenienti da trasporto difettoso SOLO se il destinatario in qualche modo manifesta una sua riserva di controllo sulle merci consegnate, ricordiamo che quanto il cliente richiede la spedizione assicurata si obliga in solido proprio a controllare la merce all'arrivo o a manifestare una propira riserva scrivendola sulla bolletta di consenga, quando il vettore si rifiuti di aprire la merce in sua presenza.
In assenza di tale riserva, il Vettore ha (sempre secondo tale legge), il diritto di rifiutare eventuali rimborsi, dovuto al fatto che senza riserva il cliente ritira la merce praticamente dichiarandosi soddisfatto del servizio ricevuto con il trasporto, qualunque sia lo stato delle merci.
Nel nostro accordo con i vari vettori è previsto che alla partenza siano controllate le merci con apparecchiature simili a quelle esistenti negli aereoporti, (scanner X), e solo in caso positivo il corriere invia l amerce al destinatario. Questo servizio ha un costo che è calcolato nelle spese di spedizione.
Questo certifica alla partenza l'integrità della merce, motivo per cui lamentare che la merce una volta ritirata, senza riserva, viene rinvenuta danneggiata o distrutta, costituisce un reato ideologico, per altro perseguibile per legge a querela di parte.
Qualora le merci non siano state assicurate, il corriere in caso di danno riconosciuto sempre se merci ritirate con riserva di controllo, rimborsa esclusivamente l'importo di 1 Euro per ogni kilogrammo di peso trasportato al netto delle spese di trasporto.
Il corriere ha un periodo di tempo, per il rimborso, che oascilla da 40 e 65 gg. lavorativi tuttavia la nostra Società ritiene giusto offrire al cliente un servizio grazie al quale, la merce viene sostituita già al momento in cui il corriere ACCETTA il reclamo, ancorchè il rimborso non fosse stato erogato.
In considerazione di tutto quanto sopra, si ricorda che nelle nostre email è chiaramente citata la legge in questione e come tale l'invio del pagamento costituisce atto di perfezionamenteo del contratto di vendita, nel quale l'acquirente accetta tutte le condizioni previste dalla legge, e indicate dal venditore,
Opporre obiezioni in fase successiva, significa quasi sempre che il cliente non ha assicurato la merce e ha poi constato un danno, il quale, sebbene noi siamo perfettamente coscienti rappresenti un increscioso e irritante evento, dobbiamo nostro malgrado concludere che non appartiene a nostra responsabilità, pertanto l'azienda non darà seguito a risposte o spiegazioni in merito a merci non assicurate consegnate con danno da parte del vettore a maggior ragione quando il destinatario non ha espresso una riserva nella consegna.
Si invitano tutti i clienti a prende chiara visione di quanto sopra e ricordare che con il pagamento, il cliente accetta ogni condizioni qui prevista.